Aliquote IMU 2021
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2021, 10:40
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall’anno 2020 la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.
Con deliberazioni di Consiglio comunale:
- 18 del 30.07.2020 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU”;
- 6 del 05.02.2021 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2021.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
AGEVOLAZIONI APPLICABILI:
- In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non è dovuta la prima rata dell'Imu ( art. 1 comma 599 della legge 178/2020) relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- La legge n. 69/2021 di conversione del decreto 41/2021 (cd. “decreto sostegni”) ha introdotto ulteriori misure a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal "decreto sostegni". Il contributo è a favore dei "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario", con ricavi fino a 10 milioni e fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto all'esercizio precedente (si veda il testo del decreto). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
- Inoltre, l'imposta è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Infine, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell' IMU per l'anno 2021 in favore delle persone fisiche proprietarie di immobili locati ad uso abitativo soggetti a sfratto.
Si evidenzia che sulle condizioni per usufruire dell'esonero dal pagamento dell'Imu 2020, alcune delle quali interessano anche il 2021, così si è espresso il MEF con le Faq del 4 dicembre 2020.
Inoltre, con le Faq dell'8 giugno 2021, il MEF si è espresso anche sulla necessità di presentare, entro il 30 giugno 2021, la dichiarazione Imu da parte dei beneficiari delle esenzioni dovute all'emergenza sanitaria del 2020.
I citati contenuti sono resi disponibili nella presente pagina informativa.